Potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di Servizio competente

In questa sezione sono pubblicate le seguenti informazioni che riguardano "Amministrazione trasparente":

Potere sostitutivo

RIFERIMENTI NORMATIVI: legge 241/1990, art. 2 commi 9 e successivi;

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14 luglio 2023, esecutiva a termini di legge, è stato individuato il Segretario Comunale quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile competente; Tale deliberazione è stata adottata in virtù del disposto dell’art. 2 commi 9 e successivi della legge 241/1990 che stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro i termini per la conclusione del procedimento che decorrono dal momento del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda”;

SOGGETTO INDIVIDUATO PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO

Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Teresa Vella

Piazza Europa, 1 - 09043 Muravera

Tel. 070-0966302

E-mail: protocollocomunemuravera@legalmail.it

Le modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo sono le seguenti:

a) Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9, delle Legge 241/1990 devono essere indirizzate al Segretario Comunale ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi resi noti sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

b) Il Segretario Comunale, previa verifica delle regolarità dell’istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile cui si contesta l’inerzia, assegnando un termine, non superiore a tre giorni per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile del Servizio evidenzia l’effettivo maturarsi delle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo;

c) Entro cinque giorni dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Comunale verifica la legittimazione della richiesta dell’intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile del Servizio inadempiente, al Sindaco, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, al nucleo di valutazione, oltre che al soggetto richiedente;

d) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell’intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile del Servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Comunale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;Il Segretario Comunale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi del responsabile del procedimento e/o degli uffici per ogni incombenza istruttoria, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l’acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

e) In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Comunale può nominare ex novo un responsabile del procedimento che curi l’istruttoria dell’istanza e/o può nominare un commissario per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, individuandolo in altro Responsabile di Servizio, senza maggiori oneri per l’Ente;

f) La conclusione del procedimento è comunicata al soggetto richiedente, nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile di Servizio sostituito e al Sindaco;

g) Il Segretario Comunale trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno alla Giunta e al nucleo di valutazione la relazione sull’attività condotta nell’esercizio del potere sostitutivo nell’anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quater dell’art. 2 della legge 241/1990, indicando i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

h) Il soggetto individuato per le finalità di cui al presente atto opera anche in sostituzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito dell’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs.33/2013, in caso di ritardo o mancata risposta.